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Statuto dell’associazione Huma-ETS

Articolo 1 – Denominazione
  1. È costituita, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile e del D.Lgs. 117/2017, una associazione non riconosciuta denominata “Huma-ETS”.
  2. L’associazione è costituita con una durata illimitata.
  3. L’acronimo ETS acquista efficacia con l’iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore (R.U.N.T.S.).
Articolo 2 – Sede

La sede dell’associazione è fissata in Borgo San Lazzero 106 – 56048 – Volterra (PI). Il trasferimento della sede legale nello stesso Comune può essere deliberato dall’Organo di amministrazione.

La variazione della sede legale nell’ambito del suddetto Comune non comporta modifica statutaria.

Articolo 3 – Scopo e attività
  1. L’associazione persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ai sensi dell’art. 5 D.Lgs. 117/2017, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale:
    1. Ideazione, creazione, organizzazione e gestione di eventi e/o percorsi di Educazione, istruzione e formazione professionale, anche accreditati, in collaborazione con enti pubblici o privati, Fondazioni, Istituzioni scolastiche, Università, ordini professionali, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, con particolare riferimento alla storia dell’Ospedale Psichiatrico di Volterra, alla promozione del sapere scientifico, della divulgazione scientifica, della memoria, alla riflessione critica sulla salute mentale e ai diritti umani inviolabili ed alla loro irrinunciabile tutela;
    2. Ideazione, creazione, organizzazione e gestione di attività scientifiche, culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività editoriali, anche digitali, finalizzate alla promozione della cultura e dell’arte, della ricerca e divulgazione scientifica, cittadinanza attiva e della memoria storica e sociale;
    3. Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, scientifico, culturale e del paesaggio, con particolare attenzione al complesso dell’ex Ospedale Psichiatrico di Volterra e alle sue testimonianze dirette ed indirette materiali e immateriali e delle plurime comunità endogene ed esogene ad esso;
    4. Attività di ricerca, documentazione e valorizzazione storica, sociale o scientifica; creazione, valorizzazione, tutela e gestione di archivi, anche digitali, e di banche dati (pubbliche e/o private).
    5. Promozione e tutela dei diritti umani, civili e sociali, in particolare delle persone che, in passato o nel presente, si trovano in condizioni di emarginazione, degrado, discriminazione, fragilità psichica o esclusione sociale;
    6. Promozione della cultura della legalità, della pace, della nonviolenza, attraverso iniziative culturali e divulgative che favoriscano il dialogo, la memoria e l’inclusione;
    7. Gestione diretta e/o indiretta e valorizzazione di beni pubblici mobili ed immobili anche inutilizzati, anche delle universalità di beni mobili, come le biblioteche e/o gli archivi, relativi all’ex Ospedale Psichiatrico di Volterra, per finalità culturali, artistiche, scientifiche e sociali, anche mediante convenzioni, comodati o affidamenti pubblici;
    8. Gestione, valorizzazione e promozione di musei e spazi museali, pubblici o privati, permanenti o temporanei, anche mediante affidamenti, convenzioni o partenariati con enti pubblici e privati, al fine di diffondere la conoscenza della storia, della cultura, della scienza e dei diritti umani, con particolare riferimento alla memoria dell’ex Ospedale Psichiatrico di Volterra e al territorio volterrano.
    9. Attività editoriali, anche digitali, attraverso siti internet, blog, pubblicazioni, archivi e strumenti divulgativi, compreso il progetto editoriale “www.manicomiodivolterra.it” e ogni altro progetto connesso;
    10. Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale, con particolare riferimento al progetto “Discover Volterra”, finalizzato alla valorizzazione del patrimonio storico, artistico, artigianale e naturale del territorio volterrano, in sinergia con le altre attività associative;
    11. Partecipazione a progetti e reti nazionali e internazionali, promozione di scambi culturali, scientifici ed artistici, partenariati transnazionali e cooperazione ed integrazione europea con enti di diritto pubblico e/o privato per il perseguimento delle finalità che precedono;
    12. Produzione e vendita di materiali editoriali, artistici, digitali o artigianali connessi ai progetti associativi; organizzazione di visite, eventi e attività culturali con possibilità di autofinanziamento, o sulla base di convenzioni, comodati e/o altre forme di affidamento da parte di enti pubblici e/o privati per il perseguimento delle finalità che precedono.
  2. L’associazione potrà altresì svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, nei limiti previsti dalla legge e dal presente statuto.
  3. L’individuazione delle attività diverse sarà successivamente operata da parte dell’Organo di amministrazione.
  4. L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 7 del Codice del Terzo settore, attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico e delle Linee Guida approvate con Decreto Ministeriale del 9 giugno 2022.
Articolo 4 – Associati
  1. Il numero degli associati è astrattamente illimitato.
  2. L’associazione si compone delle seguenti categorie di associati:
    1. Soci ordinari, persone fisiche o giuridiche (di diritto pubblico e/o privato), enti di diritto pubblico e/o privato, che partecipano attivamente e stabilmente alla vita associativa e contribuiscono al perseguimento delle finalità dell’Associazione. Essi godono di tutti i diritti e doveri previsti dal presente statuto;
    2. Soci fondatori, ovvero i soggetti che hanno sottoscritto l’atto costitutivo. Essi sono automaticamente anche soci ordinari, e conservano speciali prerogative statutarie (tra cui il potere di veto in materia di ammissione ed esclusione, nonché la competenza esclusiva ad attribuire la categoria associativa ai nuovi membri ammessi) e poteri di rappresentanza, indirizzo, controllo e di amministrazione;
    3. Soci sostenitori, coloro che contribuiscono alle finalità dell’associazione mediante apporti economici o materiali, senza partecipare attivamente e stabilmente alla vita associativa. I soci sostenitori non hanno diritto di voto in Assemblea, salvo diversa decisione dei soci fondatori in vita e non receduti;
    4. Soci onorari, nominati dai Soci fondatori in vita e non receduti, oppure, in loro assenza, dall’Organo di amministrazione per particolari benemerenze, personalità di rilievo culturale, artistico, scientifico o sociale. Essi non hanno diritto di voto, salvo diversa decisione dei soci fondatori in vita e non receduti.
  3. Le distinzioni di categoria non possono determinare trattamenti in contrasto con i principi del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017).
  4. Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all’Organo di amministrazione una domanda scritta (a mezzo PEC o lettera raccomandata A/R) che contenga:
    1. l’indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
    2. la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, il Codice Etico, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
    3. la dichiarazione delle motivazioni per le quali intende associarsi e del contributo che intenderebbe offrire.
  5. L’Organo di amministrazione trasmette tempestivamente la domanda ai soci fondatori in vita e non receduti, i quali deliberano, con decisione collegiale, sull’ammissione dell’aspirante associato e ne determinano contestualmente la categoria di appartenenza, con decisione motivata e fondata su criteri non discriminatori, coerenti con le finalità dell’Associazione.
  6. La deliberazione di ammissione e la relativa qualificazione associativa sono efficaci dalla data della loro adozione e devono essere comunicate all’interessato entro dieci giorni lavorativi.
  7. La deliberazione negativa adeguatamente motivata dei soci fondatori è definitiva e non può essere superata da una decisione dell’Assemblea dei soci.
  8. Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall’art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.
Articolo 5 – Diritti e doveri degli associati – Perdita della qualifica di associato
  1. Tutti gli associati godono dei diritti e sono tenuti ai doveri previsti dal presente Statuto, in relazione alla categoria associativa di appartenenza.
  2. I soci ordinari e i soci fondatori hanno diritto di:
    1. eleggere gli organi associativi;
    2. essere eletti negli organi associativi (se maggiorenni, se aventi capacità d’agire e se godono del pieno esercizio dei diritti civili e politici);
    3. essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;
    4. concorrere all’elaborazione ed approvare il programma di attività;
    5. prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci ed esaminare i libri associativi;
    6. esercitare il diritto di voto in Assemblea.
  3. I soci sostenitori e i soci onorari non hanno diritto di voto in Assemblea né l’elettorato attivo o passivo, salvo espressa autorizzazione da parte dei soci fondatori in vita e non receduti, da adottarsi con decisione motivata.
  4. Tutti gli associati hanno l’obbligo di:
    1. rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni ed il Codice Etico dell’ente;
    2. versare la quota associativa (se prevista) secondo l’importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall’Assemblea.
  5. La qualifica di associato si perde per morte, recesso, decadenza automatica o esclusione.
  6. L’associato che contravviene gravemente agli obblighi previsti dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni, dal Codice Etico dell’Ente, nonché dalle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all’associazione stessa, può essere escluso dall’associazione mediante deliberazione dell’Organo di amministrazione, previo parere vincolante dei soci fondatori in vita e non receduti, e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato.
  7. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata per iscritto all’associato che potrà presentare ai soci fondatori in vita e non receduti le proprie controdeduzioni.
  8. Il recesso può essere esercitato da ciascun associato, in qualsiasi momento, con modalità distinte secondo la categoria di appartenenza:
    1. I soci ordinari e i soci fondatori devono comunicare in forma scritta la loro decisione di recedere all’Organo di amministrazione, che provvederà ad adottare un’apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all’associato;
    2. I soci sostenitori e i soci onorari comunicano il recesso direttamente all’Organo di amministrazione, senza necessità di specifica deliberazione, salvo diversa previsione dei soci fondatori per casi particolari.
  9. In tutti i casi, la comunicazione deve essere effettuata in forma scritta (anche tramite PEC) e decorre dalla data di ricezione da parte dell’Organo di amministrazione.
  10. La decadenza automatica si applica esclusivamente ai soci sostenitori per mancato pagamento della quota associativa, decorso infruttuosamente il termine di trenta giorni dalla richiesta di pagamento, senza necessità di alcuna deliberazione da parte dell’Organo di amministrazione.
  11. I diritti di partecipazione all’associazione non sono trasferibili a qualsiasi titolo.
  12. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.
Articolo 6 – Organi sociali
  1. Gli organi dell’Associazione sono:
    1. Presidente;
    2. Vice Presidente;
    3. Assemblea dei soci;
    4. Organo di amministrazione (Consiglio Direttivo);
    5. Organo di controllo (in funzione degli obblighi normativi);
    6. Revisore legale dei conti (se previsto dalla legge).
  2. La composizione degli organi può variare in funzione della categoria dei soci:
    1. Soci fondatori e soci ordinari possono essere eletti o nominati negli organi associativi, secondo quanto previsto dal presente statuto;
    2. Soci sostenitori e soci onorari non possono far parte degli organi associativi, salvo autorizzazione espressa dei soci fondatori in vita e non receduti, da assumersi con decisione motivata e con riferimento a specifici ruoli di consulenza, rappresentanza simbolica o meritoria;
    3. In ogni caso, la maggioranza dei componenti dell’Organo di amministrazione deve essere costituita da soci fondatori in vita e non receduti e da soci ordinari, secondo quanto previsto dall’articolo 8 del presente statuto.
Articolo 7 – Assemblea dei soci
  1. L’assemblea è composta esclusivamente da:
    1. soci fondatori;
    2. soci ordinari;
    3. soci sostenitori e soci onorari a cui sia stato espressamente riconosciuto, dai soci fondatori in vita e non receduti, il diritto di voto in Assemblea per specifiche questioni.
  2. Ciascun associato avente diritto di voto ha diritto di esprimere un voto.
  3. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato avente diritto di voto mediante delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.
  4. La convocazione dell’Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l’ora di prima e seconda convocazione e l’ordine del giorno, spedita almeno dieci giorni prima della data fissata per l’Assemblea all’indirizzo risultante dal libro degli associati.
  5. L’assemblea ordinaria delibera almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio e sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
  6. L’assemblea straordinaria delibera sulle modifiche statutarie e sullo scioglimento dell’associazione.
  7. L’assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati aventi diritto di voto, o tutte le volte che lo richiedono almeno tre dei soci fondatori in vita e non receduti.
  8. L’assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:
    1. nomina e revoca i componenti degli organi associativi e (se previsto) il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
    2. approva il bilancio di esercizio;
    3. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
    4. fatti salvi i poteri di veto in seno ai soci fondatori, delibera sulla esclusione degli associati;
    5. fatti salvi i poteri di veto in seno ai soci fondatori, delibera sulle modificazioni dell’Atto costitutivo o dello Statuto;
    6. approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
    7. fatti salvi i poteri di veto in seno ai soci fondatori, delibera lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione dell’eventuale patrimonio residuo;
    8. fatti salvi i poteri di veto in seno ai soci fondatori, delibera la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione;
    9. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall’Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.
  9. Salvo quanto previsto al comma 10 che segue, le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti con la presenza di almeno la metà degli associati; per modifiche statutarie servono almeno i tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
  10. Perché siano valide le deliberazioni relative a modifiche dell’atto costitutivo statutarie, scioglimento, fusione, alienazione di beni, etc., è necessario, oltre al quorum di cui al precedente comma, anche il voto favorevole di tutti i soci fondatori in vita e non receduti alla data della delibera; in caso di voto contrario anche di uno solo di essi, la delibera si intende respinta.
  11. Gli associati possono intervenire in assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ed esprimere il voto per via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota e nel rispetto dei principi di buona fede e di parità di trattamento.
Articolo 8 – Organo di amministrazione (Consiglio Direttivo)
  1. L’Organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.
  2. Rientra nella sfera di competenza dell’Organo di amministrazione tutto quanto non sia per legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell’Assemblea o di altri organi associativi.
  3. In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:
    1. eseguire le deliberazioni dell’assemblea dei soci;
    2. formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall’assemblea e dai soci fondatori in vita e non receduti;
    3. predisporre il Bilancio di esercizio e l’eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
    4. predisporre tutti gli elementi utili all’assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’esercizio;
    5. stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
    6. curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell’associazione o ad essa affidati a qualsiasi titolo;
    7. proporre la nomina di soci onorari ai soci fondatori in vita e non receduti, che deliberano in via esclusiva su tale qualifica e sull’eventuale attribuzione del diritto di voto;
    8. proporre, se del caso, ai soci fondatori in vita e non receduti l’autorizzazione alla partecipazione ai lavori degli organi associativi di soci sostenitori o onorari su specifiche tematiche;
    9. proporre, nei casi previsti dall’articolo 5, comma 6, l’esclusione dell’associato che abbia contravvenuto gravemente agli obblighi statutari, ai regolamenti interni al Codice Etico o che abbia arrecato danno all’associazione, previa acquisizione del parere vincolante dei soci fondatori in vita e non receduti.
  4. L’Organo di amministrazione è formato da un numero di componenti, compreso tra 3 e 5, nominati dall’Assemblea per la durata di 3 anni con possibilità di essere rieletti per 2 mandati.
  5. La maggioranza degli amministratori è scelta tra i soci fondatori in vita e non receduti. Possono ricoprire la carica di amministratori anche le persone fisiche appartenenti alla categoria dei soci ordinari ovvero le persone fisiche indicate dagli enti associati. Non possono essere nominati membri dell’Organo di amministrazione i soci sostenitori o i soci onorari, salvo specifica autorizzazione dei soci fondatori in vita e non receduti. Si applica l’art. 2382 del Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.
  6. Nomina al suo interno il Presidente, acquisito il parere obbligatorio dei soci fondatori in vita e non receduti.
  7. La convocazione dell’Organo di amministrazione avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l’ora, l’ordine del giorno, spedita almeno dieci giorni prima della data fissata per il suddetto Organo.
  8. L’Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni dell’Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.
  9. Gli amministratori possono intervenire nell’Organo di amministrazione anche mediante mezzi di telecomunicazione ed esprimere il voto per via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’amministratore che partecipa e vota e nel rispetto dei principi di buona fede e di parità di trattamento.
  10. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore (R.U.N.T.S.) o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
Articolo 9 – Organo di controllo e revisore legale
  1. L’Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.
  2. I componenti dell’Organo di controllo, ai quali si applica l’art. 2399 del Codice Civile, se nominati, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, dell’art. 2397 del Codice Civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
  3. L’Organo di controllo, se nominato, vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso, l’Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro. L’Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall’Organo di controllo.
  4. I componenti dell’Organo di controllo, se nominati, possono, in qualsiasi momento, procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
Articolo 10 – Presidente e Vice Presidente
  1. Il Presidente rappresenta legalmente l’associazione – nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio – e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno.
  2. Il Presidente è eletto dall’Assemblea (o dall’Organo di amministrazione) tra i soci fondatori in vita e non receduti a maggioranza dei presenti. In mancanza dei soci fondatori, il Presidente è eletto dall’Assemblea (o dall’Organo di amministrazione) tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.
  3. Il Presidente dura in carica quanto l’Organo di amministrazione e può essere rieletto; cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall’Assemblea, con la maggioranza dei presenti.
  4. Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell’Organo di amministrazione, il Presidente convoca l’Assemblea per il rinnovo degli Organi associativi (Organo di amministrazione, Presidente, Organo di controllo, ecc.).
  5. Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e l’Organo di amministrazione, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest’ultimo in merito all’attività compiuta.
  6. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.
Articolo 11 – Revisore legale
  1. Se l’Organo di controllo, una volta nominato, non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l’Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell’apposito registro.
Articolo 12 – Patrimonio e risorse economiche – Divieto di distribuzione degli utili
  1. Il patrimonio dell’associazione è costituito da:
    1. Quote e contributi degli associati;
    2. Erogazioni liberali, donazioni e lasciti;
    3. Contributi pubblici e privati;
    4. Entrate derivanti da attività di interesse generale e attività diverse nei limiti di legge;
    5. Ogni altra entrata compatibile con le finalità dell’ETS.
  2. Il patrimonio dell’associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale.
  3. L’Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
Articolo 13 – Bilancio
  1. L’associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. L’esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
  2. Esso è predisposto dall’Organo di amministrazione, viene approvato dall’Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio.
  3. L’Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all’art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.
  4. Il bilancio deve essere redatto secondo quanto previsto dal D.Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente.
Articolo 14 – Bilancio sociale
  1. Se ricorrono i requisiti di legge (ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a 1 milione di euro; centri di servizio per il volontariato; imprese sociali; gruppi di imprese sociali), l’Associazione redige il bilancio sociale secondo le linee guida ministeriali.
Articolo 15 – Libri sociali
  1. L’associazione tiene i seguenti libri:
    1. libro degli associati, tenuto a cura dell’Organo di amministrazione;
    2. libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell’Organo di amministrazione;
    3. libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
    4. libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di controllo, se nominato, tenuto a cura dello stesso organo;
    5. libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell’organo cui si riferiscono.
Articolo 16 – Lavoratori – Collaboratori
  • L’associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, ai sensi dell’art. 16 del Codice del Terzo Settore.
  • Articolo 17 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio
    1. In caso di scioglimento dell’associazione, il patrimonio residuo, dedotte le passività, sarà devoluto ad altri enti del Terzo Settore, secondo quanto previsto dall’art. 9 del D.Lgs. 117/2017, sentito l’organismo di controllo previsto dalla normativa vigente ed i soci fondatori in vita e non receduti.
    2. L’Assemblea che delibera lo scioglimento provvede alla nomina di uno o più liquidatori.
    Articolo 18 – Disposizioni finali
    1. Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni, dal Codice Etico e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche e integrazioni e, in quanto compatibile, dal Codice civile.